STATUTO della
Comunità di NERESINE
Art. 2 - La Comunità non ha scopo di lucro ed è apolitica e apartitica, ha durata illimitata e la sua struttura è democratica e persegue il fine esclusivo della solidarietà civile, culturale, sociale. La finalità solidale della Comunità, che si esplica nell’ambito culturale, è quella di conservare, vivificare i valori della storia, della cultura e delle tradizioni del paese di Neresine nell’isola di Lussino ora in Croazia.
Nell’ambito dei suoi fini istituzionali la Comunità provvede:
a) A curare l’organizzazione del raduno annuale degli aderenti
b) A promuovere, coordinare e divulgare studi, ricerche e attività concernenti il patrimonio storico e culturale del paese.
c) A operare con spirito di collaborazione e di amicizia con le Associazioni di esuli giuliano-dalmati e in particolare con le altre Comunità isolane (Cherso, Lussino, Lussingrande, Ossero)
d) A mantenere vivi i legami di amicizia tra gli aderenti con spirito di reciproca solidarietà e con iniziative a carattere ricreativo, nonché a tutelarne i diritti civili.
e) A favorire iniziative atte a mantenere vivi i rapporti con il paese d’origine.
La Comunità può inoltre realizzare altre attività purchè direttamente connesse a quelle indicate in tale articolo.
Art. 3 – La Comunità è disciplinata dal presente statuto, che contiene i principi fondamentali sui quali essa si fonda.
Lo Statuto vincola gli aderenti della Comunità alla sua osservanza.
Il presente Statuto sarà affiancato da un Regolamento che disciplinerà le modalità con le quali dovranno svolgersi a mezzo posta le elezioni del Comitato Direttivo (d’ora in avanti solo Comitato) e che sarà sottoposto per la prima volta all’approvazione dell’Assemblea Generale degli aderenti (d’ora in avanti solo Assemblea) un anno prima della scadenza del mandato del primo Comitato eletto a cura del Gruppo promotore e cosi anche successivamente per eventuali modifiche.
Il presente Statuto può essere modificato soltanto dai suoi aderenti riuniti in Assemblea, appositamente convocata, in prima convocazione con la maggioranza di due terzi e in seconda convocazione un’ora dopo qualunque sia il numero degli aderenti presenti.
Art. 4 – Possono aderire alla Comunità tutti gli esuli neresinotti residenti in Italia e i loro famigliari e discendenti.
L’adesione è fatta dal capo famiglia o referente famigliare e tutti i famigliari conviventi se segnalati si intendono aderenti. L’adesione alla Comunità è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Si cessa di far parte della Comunità, oltre che per i casi previsti al comma 3 dell’art. 5 e al comma 2 dell’art. 6, per dimissioni volontarie. E’ costituita la categoria degli “Amici della Comunità di Neresine” formata dagli esuli neresinotti, dai loro famigliari e discendenti, residenti all’estero.
E’ prerogativa del Comitato ammettere alla Comunità persone che pur non facendo parte della categoria sopra indicata, abbiano acquisito particolari benemerenze verso la stessa.
Art. 5 – Le cariche sociali sono elettive e tutti gli aderenti alla Comunità che hanno compiuto la maggiore età hanno il diritto di essere attori attivi e passivi.
Hanno il dovere di avere un comportamento animato da spirito di solidarietà e correttezza morale verso gli altri aderenti, di contribuire alle attività della Comunità secondo le proprie possibilità e capacità, di attenersi alle decisioni del Comitato in carica.
Gli aderenti che dimostrino di non voler concorrere al raggiungimento delle finalità proprie della Comunità, o abbiano interessi contrastanti con essa, e/o rechino danni materiali o morali alla Comunità, possono essere esclusi dalla medesima su delibera del Comitato. Il Presidente, se nel caso, darà la comunicazione dell’avvenuta esclusione all’Assemblea.
Art. 6 - Le risorse economiche della Comunità provengono da:
a) Contributi liberi e volontari degli aderenti
b) Eventuali donazioni e lasciti
c) Contributi da Enti pubblici e privati
In caso di scioglimento della Comunità i beni di qualsiasi genere e natura eventualmente giacenti presso la sede o altri luoghi (Banche, Poste, ecc.) dovranno essere utilizzati per la copertura di eventuali debiti della Comunità medesima, rimanenti beni saranno devoluti ad altre Associazioni di esuli giuliano-dalmati con la seguente priorità:
a) Alla Comunità di Lussinpiccolo
b) Al Comitato di Ossero
c) Alla Comunità di Cherso
d) Alla Comunità di Lussingrande
L’esercizio finanziario della Comunità redatto dal Tesoriere e approvato dal Comitato si chiude alla vigilia dell’Assemblea convocata in occasione del raduno annuale ed alla quale sarà proposto per l’approvazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali , a meno che tale destinazione non sia prevista per legge.
La Comunità ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 7 – Gli organi della Comunità sono:
a) L’Assemblea
b) Il Comitato
c) Il Collegio dei Revisori dei Conti
d) La Presidenza
e) La Commissione Elettorale
Art. 8 – L’Assemblea è l’organo sovrano della Comunità, è annuale ed è convocata dal Segretario responsabile d’accordo con il Presidente, oppure a seguito di richiesta motivata di almeno un quarto degli aderenti alla Comunità.
Le convocazioni sono effettuate almeno venti giorni prima della data fissata e devono contenere l’indicazione della data, dell’ora, del luogo di svolgimento e dell’ordine del giorno e inviate a mezzo posta a tutti i capi famiglia o referenti famigliari. Segue nel retro
All’Assemblea possono partecipare tutti gli aderenti di cui all’art. 4 ed hanno diritto ad un voto.
l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti ad eccezione per quanto previsto dal 3° comma dell’ art. 3 del presente Statuto.L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Non sono ammesse deleghe.
E’ presieduta da un presidente che si avvale di un segretario di volta in volta nominati allo scopo.
E’ competenza dell’Assemblea:
a) Approvare lo Statuto, il Regolamento e le loro eventuali modifiche
b) Ratificare l’elezione del Comitato eletto a mezzo posta
c) Approvare la relazione morale del Presidente
d) Approvare i bilanci predisposti dal Tesoriere
e) Indicare le linee generali di azione per il conseguimento delle finalità della Comunità
f) L'elezione dei Componenti la Commissione Elettorale
Le deliberazioni dell’assemblea, raccolte nel libro dei verbali, devono restare depositate presso la sede della Comunità a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Art. 9 – Il Comitato è composto da 7 membri, eletti per corrispondenza dagli aderenti alla Comunità, secondo le modalità previste dal regolamento, fra i candidati che avranno riportato il maggior numero di consensi.
A parità di voti è eletto il candidato più anziano di età.
Ogni nuovo Comitato eletto, entro due mesi dall’elezione, viene convocato per la prima volta dal Consigliere più anziano ed elegge il Presidente, il Segretario responsabile, il Tesoriere, scegliendoli fra i suoi membri, gli altri componenti hanno la qualifica di Consiglieri.
Le sedute successive saranno convocate dal Segretario Responsabile in accordo con il Presidente.
Il Comitato resta in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Se nel corso del tempo vengono per qualsiasi motivo a mancare uno o più membri, il Comitato provvede alla loro sostituzione scegliendoli fra i nominativi che nell’ordine hanno riportato il maggior numero di voti, in caso di parità è scelto il più anziano di età. Se per qualsiasi motivo, il Comitato nel corso del suo mandato dovesse risultare incompleto e, non fosse possibile il subentro di un nuovo o di nuovi consiglieri, o per non accettazione di chi ne avrebbe diritto o per mancanza di candidati per liste esaurite, il Comitato può ricorrere all'istituto della cooptazione. L'assemblea alla prima occasione utile provvederà alla conferma o alla nomina del nuovo o dei nuovi consiglieri che resterà/resteranno in carica fino alla scadenza naturale del Comitato medesimo.
Il Comitato si riunirà almeno due volte all’anno: la prima per concordare le linee programmatiche di azione, la seconda volta prima dell’Assemblea, per approvare la relazione morale del Presidente e i bilanci presentati dal Tesoriere.
Il Comitato, inoltre si riunirà ogni qualvolta il Presidente o il Segretario responsabile, sentito il Presidente, lo riterranno opportuno, oppure quando ne faranno richiesta i due terzi dei componenti (cinque).
Le convocazioni in base ad un preciso ordine del giorno, dovranno pervenire agli interessati a mezzo posta o e-mail almeno quindici giorni prima della riunione.
Le riunioni sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei suoi componenti (5), in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti.
Le delibere sono valide se prese a maggioranza dei suoi membri.
Di norma le votazioni sono palesi, qualora sia richiesta da uno o più membri del Comitato, la votazione a scrutinio segreto, decide in merito il Comitato a maggioranza di voti.
Nel caso le votazioni riguardino persone (nomine, conferimento d’incarichi, sanzioni disciplinari) le medesime hanno luogo a scrutinio segreto.
E’ compito del Comitato oltre a quanto citato al comma 2° dell’art. 4, al 3° dell’art. 5 e al 7° del presente articolo:
a) Dirigere e regolare l’attività della Comunità nel quadro delle finalità e degli scopi della Comunità stessa tenendo conto delle indicazioni dell’Assemblea.
b) Predisporre regolamenti, relazioni e proposte da sottoporre all’Assemblea
c) Nominare eventuali commissioni e singoli fiduciari determinandone i compiti
Art. 10 – Il Collegio dei revisori dei Conti è costituito da tre membri eletti dall’Assemblea, dura in carica quattro anni; elegge nel suo seno il Presidente e il Segretario.
Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni previste dagli art. 2403 e seguenti del codice civile.
Art. 11 – La Presidenza della Comunità è costituita dal Presidente e dal Segretario responsabile con funzioni di Vice-Presidente e durano in carica quattro anni come il Comitato che li hanno espressi.
Il Presidente e/o il Segretario Responsabile rappresentano la Comunità dinanzi alla comunità nazionale e nei rapporti con le altre comunità di esuli giuliano-dalmati. Singoli membri del Comitato, nonché aderenti alla Comunità possono anch’essi rappresentare la Comunità, purchè delegati dalla Presidenza sentito il Comitato.
Il Presidente presiede le riunioni del Comitato e ne sottoscrive i verbali, in caso di parità il suo voto è determinante.
Il Segretario Responsabile d’accordo con il Presidente convoca le riunioni dell’Assemblea e del Comitato, da compimento alle deliberazioni del Comitato, redige i verbali e ne custodisce il libro, provvede quanto occorre al corretto svolgimento di tutte le riunioni. Si avvale della collaborazione di membri del Comitato per aiutarlo nell’espletamento degli adempimenti del suo incarico.
Art. 12 – Il Tesoriere amministra le risorse finanziarie della Comunità, registra le entrate e le uscite di cassa, predispone i bilanci, è responsabile della gestione del conto corrente postale ed eventualmente bancario che dovessero venire accesi ed intestati a nome della Comunità. I bilanci devono restare depositati nella sede sociale a disposizione di tutti gli aderenti alla Comunità e del Collegio dei revisori dei conti.
Art. 13 – Non sono previste quote di adesione e tutte le prestazioni e gli incarichi nella Comunità devono essere assolutamente volontari e gratuiti.
Art. 14 – Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento al buon senso e alle leggi e principi del Codice Civile della Repubblica italiana.
Approvato dall’Assemblea Generale della Comunità di Neresine in data 31/10/2005. Modificato dall'Assemblea Generale della Comunità di Neresine in data 19/10/2008
Il Segretario Il Presidente dell'Assemblea
f.to: Flavio Asta f.to: Marco Bracco